Normativa |
I Quindici sopprimono le barriere per la commercializzazione dei fondi comuni di investimento |
I titolari dei dicasteri economici e finanziari dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea hanno approvato due direttive che riguardano da vicino l’attività dei fondi e delle società di gestione del risparmio. La prima direttiva sopprime le barriere relative alla commercializzazione transfrontaliera di questi prodotti, e quelle legate al ventaglio di strumenti finanziari che potevano essere utilizzati per la costruzione dei singoli portafogli. La seconda direttiva sancisce la nascita di una specie di passaporto europeo per i gestori. L’importanza di queste due direttive può essere misurata attraverso l’analisi del peso ricoperto dalle varie società di investimento collettivo all’interno dei mercati finanziari europei. Il riferimento esplicito riguarda ovviamente i tantissimi miliardi di euro gestito da tali società. Questi provvedimenti contengono inoltre delle precise indicazioni sulla direzione che bisognerà seguire al fine di raggiungere una piena integrazione dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari. Il processo di integrazione, che si presenta comunque intenso e complesso allo stesso tempo, dovrebbe, secondo le intenzioni delle autorità europee, concludersi nel 2005. L’investimento collettivo nell’ambito dell’Unione Europea è regolato da una direttiva del 1985 che prevede l’applicazione di un regime di autorizzazione unica. Tale regime consiste sostanzialmente nella possibilità data a qualsiasi fondo autorizzato da uno Stato membro di essere commercializzato in tutti gli altri Paesi facenti parte dell’Unione. Fino ad oggi, tale riconoscimento è stato applicato soltanto agli investimenti che avessero per oggetto dei titoli azionari o delle emissioni obbligazionarie. La nuova direttiva amplia di molto il campo di attuazione della precedente, e migliora notevolmente il livello di protezione degli investitori, fissando delle precise norme per gli strumenti di investimento collettivo e per coloro che si occupano direttamente della gestione di questi ultimi. La prima direttiva è destinata in modo particolare alle partecipazioni che ogni società di gestione ha negli altri Stati Ue. Da ora in poi, le società potranno liberamente investire il proprio capitale in depositi bancari, strumenti del mercato monetario, prodotti derivati e ,soprattutto, partecipazioni in altri fondi comuni di investimento. La seconda direttiva include le regole armonizzate relative all’accesso al mercato, le condizioni di esercizio dell’intera attività, e le norme di gestione a cui dovrà attenersi la totalità delle società operanti in questo delicato settore. Quest’ultima direttiva permetterà quindi la reale costituzione di un passaporto europeo simile a quello posseduto da altri operatori, quali, per esempio, gli istituti bancari e le compagnie di assicurazione. La decisione dei ministri europei determina un immediato innalzamento del livello di protezione offerto ai risparmiatori e agli investitori, garantendo che le società di gestione siano, a tutti gli effetti, delle istituzioni professionali soggette ad un’azione di vigilanza e ad una regolamentazione assai ristretta. |